Art. 3.
(Norme sulla giurisdizione).

      1. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle federazioni sportive nazionali diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono sindacabili in sede giurisdizionale dopo che siano stati

 

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esauriti i gradi della giustizia sportiva e nel rispetto delle eventuali clausole compromissorie inserite nei contratti previsti all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
      2. La camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano costituisce l'organo supremo della giustizia sportiva.
      3. È attribuita al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società sportive, associazioni e atleti.
      4. Ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive nazionali è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
      5. Nelle controversie di cui al comma 4, la competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
      6. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, con l'applicazione dei commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della medesima legge n. 1034 del 1971.